STATUTO DELLA “FAMIGLIA ABRUZZESE MOLISANA” DI BOLOGNA
- Art. 1 E’ costituita l'Associazione degli abruzzesi e molisani che vivono in Bologna e nell’Emilia Romagna con la denominazione di "FAMIGLIA ABRUZZESE MOLISANA”. La sede sociale è in Bologna con recapito provvisorio in Via Guinizelli n. 3 (attualmente la sede è in via Botticelli n.8)
- Art. 2 L'associazione persegue i seguenti scopi: a) promuovere i rapporti di mutua solidarietà e di amicizia tra gli abruzzesi e molisani che vivono in Bologna e nell’Emilia Romagna; b) promuovere le iniziative idonee a diffondere la conoscenza delle tradizioni e della cultura dell'Abruzzo e del Molise tra la popolazione dell'Emilia - Romagna.
- Art. 3 L'associazione non ha fine di lucro, è indipendente e apartitica.
- Art. 4 Per raggiungere i suoi scopi l'associazione prenderà tutte le iniziative opportune e utili tra le quali, in particolare: a) attivare rapporti con le autorità regionali, provinciali e comunali, nonché con le Istituzioni culturali sia dell'Emilia - Romagna che dell'Abruzzo e del Molise; b) promuovere studi e dibattiti sui problemi regionali, culturali, storici, artistici, folcloristici e turistici dell’Abruzzo e del Molise; c) mantenere rapporti amichevoli con altre analoghe associazioni anche di altre Regioni, nonché con le autorità e con gli Enti del turismo della Regione Emilia - Romagna; d) Organizzare conferenze, conviti, mostre, gite, escursioni.
- Art. 5 L’Associazione trae i suoi mezzi finanziari, dai contributi degli associati, nonché dalle eventuali elargizioni da parte di enti, di Istituti e di privati.
- Art. 6 Possono entrare a far parte dell'Associazione i capi - famiglia persone singole che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: · essere nati in Abruzzo; o in Molise; · essere coniugi di un abruzzese; o di un molisano; · essere discendenti di abruzzesi o di molisani; · aver risieduto in Abruzzo o in Molise per un congruo periodo di tempo · avere legami ideali o culturali con l'Abruzzo o con il Molise.
- Art. 7 Si distinguono le seguenti categorie di soci: a) soci fondatori b) soci ordinari e) soci benemeriti d) soci onorari Soci fondatori sono quelli che hanno partecipato all’atto costitutivo dell'Associazione. Essi hanno gli stessi diritti è doveri dei soci ordinari. Soci ordinari sono quelli che accettano il presente statuto fanno domanda di annessione all'associazione, vi sono ammessi e pagano la quota associativa annuale nella misura stabilita dal consiglio direttivo. Soci benemeriti possono essere nominate le persone che con opere particolari, elargizioni o donazioni abbiano contribuito al buon funzionamento e al potenziamento dell'Associazione. Possono essere nominate soci onorari le persone che si siano distinte per studi, ricerca, azioni che abbiano dato lustro all'Abruzzo o abbiano raggiunto nella nostra nazione o in altre nazioni posti direttivi di particolare prestigio. La nomina dei soci benemeriti ed onorari avviene su deliberazione del consiglio direttivo ad unanimità di voti. Sono eleggibili alle cariche sociali soltanto i soci fondatori e quelli ordinari.
- Art. 8 Coloro che aspirano a diventare soci devono presentare apposita domanda scritta, controfirmata da due soci ordinari presentatori. Sull’accoglimento della domanda si pronuncia con insindacabile giudizio il Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta. La qualità di socio si acquista a seguito della delibera favorevole del Consiglio direttivo e con il versamento della quota di Iscrizione
- Art. 9 Le misura delle quote di associazione sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali devono essere pagate entro il 31 gennaio di ogni anno. Trascorsa tale data il Presidente invita con lettera raccomandata i soci morosi a versare la quota sociale fissandone il termine. Coloro che entro tale termine non abbiano provveduto al versamento delle quote decadono da soci. Il socio non In regola con il versamento delle quote non può comunque partecipare alle votazioni dell’Assemblea.
- Art. 10 Il socio che per qualsiasi ragione si fosse reso indegno di appartenere all’Associazione sarà radiato con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti. Contro tate decisione l'Interessato può appellarsi al Collegio dei probiviri e revisori entro trenta giorni dalla comunicazione di radiazione. L' impugnazione non sospende il provvedimento.
- Art. 11 II socio può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve pervenire entro il 15 dicembre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- Art. 12 I soci che abbiano receduto, che siano stati radiati, che siano decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
- Art. 13 Presso la sede sociale deve essere sempre a disposizione dei soci: l'elenco completo degli iscritti all’Associazione, con indicazione per ogni nominativo della professione, indirizzo di casa, recapito di ufficio e numero telefonico di casa.
- Art. 14 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) Il Consiglio Direttivo a) Il Comitato Esecutivo b) Il Presidente c) Due Vice Presidenti d) Il Collegio dei Revisori e del Probiviri
- Art. 15 L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e da quelli ordinari. Essa si riunisce in via ordinarla almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L'Assemblea può altresì essere convocata quando ne faccia richiesta 1/10 dei soci aventi diritto al voto.
- Art. 16 L'Assemblea è indetta con lettera di avviso firmata dai Presidente e dal Segretario e da spedire all'indirizzo di ogni socio almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. La lettera di avviso deve contenere l'ordine del giorno sul quale si svolgerà la discussione e l’indicazione dell’eventuale seconda convocazione.
- Art. 17 L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto a voto. Non raggiungendosi tali presenze, l'assemblea sarà valida in seconda convocazione, un'ora dopo. qualunque sia il numero degli intervenuti. Il Presidente dei Consiglio Direttivo inviterà l'Assemblea a nominare il suo Presidente, anche per acclamazione. Il Presidente dell'Assemblea designa a sua volta tra i presenti il Segretario, che redigerà il processo verbale. Tale processo verbale verrà firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell’Assemblea stessa e sarà a disposizione dei soci che ne faranno richiesta.
- Art. 18 Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano; ma si faranno per schede segrete quando l'Assemblea lo riterrà opportuno. E’ ammessa la delega scritta, ma un 'socio non può rappresentare più di due soci
- Art. 19 L'Assemblea può apportare modifiche al presente statuto: per essere valide, tali modifiche debbono riportare l'approvazione dei due terzi dei votanti presenti.
- Art. 20 Della convocazione di ciascuna assemblea sarà dato avviso anche ai soci benemeriti ed a quelli onorari i quali potranno partecipare, potranno esprimere i loro pareri, ma senza diritto al voto.
- Art. 21 Il Consiglio Direttivo è composto da ventisei consiglieri nominati dall'Assemblea, a maggioranza di voti, tra i soci fondatori ed ordinari, a scrutinio segreto o per alzata di mano. I consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo, nel proprio seno.
- Art. 22 Il Consigli Direttivo si riunisce tutte 1e volte che il Presidente 1o ritiene utile, con intervalli tuttavia non superiori a sei mesi oppure su richiesta di almeno tre consiglieri. Per la validità delle sedute occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.. Le deliberazioni, sono valide se approvate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale que1lo del Presidente o del Vice Presidente. II Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari e opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione e per il raggiungimento di tutti gli scopi sociali. il Consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario. Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri. subentreranno i soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti. I consiglieri subentranti rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato affidato agli altri membri non sostituiti.
- Art. 23 Altri compiti del Consiglio Direttivo sono: a) compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; b) adottare i provvedimenti disciplinari; c) approvare i regolamenti interni; d) fissare le quote sociali annuali; e) promuovere e programmare, attuandole, le attività sociali. Art.23 bis Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri quattro consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo. Il Comitato provvede alla attuazione delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo.
- Art. 24 I Presidente ha la rappresentanza legale e morale dell'Associazione la firma degli atti e provvedimenti, con potestà di delega coordina le norme per il regolare funzionamento delle attività, adotta tutti quei provvedimenti a carattere di urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo. II Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
- Art. 25 II Segretario tiene 1a corrispondenza, redige e firma i verbali delle sedute di consiglio li fa controfirmare dal Presidente. II Segretario provvede a1 normale andamento dell'Associazione, tenendo i libri occorrenti, compresi quelli dei soci; cura la conservazione degli atti dell'associazione.
- Art. 26 II Tesoriere esige le quote annuali dei soci fondatori e ordinari nella misura annua stabilita dal Consiglio Direttivo. Riceve eventuali elargizioni e donazioni, dandone immediata notizia a1 Consiglio Direttivo. Custodisce la cassa dell’Associazione e tiene in evidenza la gestione finanziaria. Cura la buona conservazione del patrimonio dell'Associazione.
- Art. 27 II Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea la quale elegge altresì il Presidente; esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall'Associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche. Rilevando irregolarità amministrative deve comunicarle al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti. I revisori esplicano il loro mandato in conformità delle attribuzioni dei sindaci in genere secondo le leggi vigenti. II Collegio dei probiviri è formato dagli stessi componenti del Collegio dei Revisori e svolge le funzioni indicate dall'Art. 10.
- Art. 28 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea dei soci nella prima riunione dell'anno successivo. Esso sarà distinto in: f) situazione patrimoniale; g) rendiconto di gestione che sarà accompagnato dalla relazione finanziaria e da quella del collegio dei revisori. Le relazioni devono essere redatte per iscritto.
- Art. 29 L’Associazione può essere sciolta per decisione dell'Assemblea con deliberazione approvata da almeno due terzi dei votanti presenti.
- Art. 30 Deliberato 1o scioglimento, si procede immediatamente alla nomina di una commissione di stralcio e di liquidazione, composta di tre soci fondatori od ordinari presenti all'assemblea e accettanti.
- Art. 31 L 'eventuale attivo della liquidazione sarà erogato secondo le indicazioni date dall'Assemblea. L'eventuale passivo sarà posto a carico dei soci fondatori ed ordinari, in parti uguali.
- Art. 32 Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge in materia. (le modifiche in corsivo sono state introdotte dalla Assemblea dei Soci del 10 giugno 2000)
